Associazione

I membri del Consiglio Direttivo attualmente in carica sono i seguenti:

  • Presidente: Ruben Giovannoni
  • Vice-presidente: Nicola Laurora
  • Segretario: Daniel Predoi
  • Tesoriere: Mario Oberto
  • Consiglieri: Anna Angelini, Gabriele Ceccarelli, Alfeo Cappello

I Gruppi Locali Ufficiali del Comitato Ventotene, aggiornati al 26 ottobre 2023, sono:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI DIVULGAZIONE CULTURALE
“Associazione Culturale Comitato Ventotene”

Costituzione – Denominazione – Sede

ARTICOLO 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi di quanto previsto in materia dal Codice civile, l’associazione denominata “Associazione Culturale Comitato Ventotene”, operante nel settore culturale. L’associazione è apartitica.

L’associazione ha la sede in Via Fiascherino 23, Lerici (SP) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento di sede all’interno del comune di Lerici non comporta una variazione statutaria.

Scopo – Finalità

ARTICOLO 2

L’associazione, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ha come obiettivo principale la divulgazione sulla politica, la cultura e le istituzioni europee. Si impegna a fornire al pubblico strumenti e informazioni per lo sviluppo di un’autonoma coscienza critica e di un’opinione pubblica europea; altri obiettivi sono la divulgazione su tematiche importanti ma non direttamente collegate alla cultura politica europea. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo temi che potrebbero essere trattati sono i singoli stati membri, i rapporti comunitari, i rapporti con altri paesi del mondo, i diritti civili.

I punti di riferimento delle attività sono i grandi sostenitori dell’Europa unita come Robert Schuman, Marco Pannella, Altiero Spinelli, Konrad Adenauer, Ernesto Rossi.
Fonti dell’operato dell’associazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manuali accademici, riviste scientifiche, esperti del settore, database on-line, informazioni di enti autorevoli e articoli validati con il processo di peer-review.

ARTICOLO 3

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: conferenze, seminari, lezioni, dibattiti, manifestazioni, produzione di materiali multimediali, curando l’edizione di stampe periodiche e non. Altri mezzi possono essere stabiliti dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo. L’associazione può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari nonché di servizi per il perseguimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici o associazione e fondazioni private per il conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

ARTICOLO 5

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopi di lucro o economico che condividono gli scopi dell’Associazione e che si impegnano a realizzarli. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

Diritti e doveri dei soci

ARTICOLO 7

Possono aderire all’associazione tutte le persone di età superiore a 18 anni, ovvero di 16 anni previo il consenso sottoscritto da parte di almeno uno dei genitori, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

I Soci con anzianità fino ai 12 mesi non hanno diritto di voto attivo per le cariche del Consiglio Direttivo; mantengono, come il resto dei Soci, il diritto di voto passivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri e divieti stabiliti dallo Statuto.

I Soci aventi diritto saranno, nei casi comunicati tramite i canali ufficiali e alla mail comunicata al momento dell’iscrizione, possibilitati a votare per le cariche, per le mozioni e per le modifiche allo Statuto, anche via voto elettronico, nelle modalità che possano garantire un voto anonimo e il più agevole possibile.

ARTICOLO 8

La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonché alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione nelle modalità stabilite dallo statuto;
– a godere secondo le norme previste dallo Statuto dell’elettorato attivo e passivo, nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ARTICOLO 9

I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote sociali sono intrasferibili. Le deleghe di voto sono limitate a una per testa.

Perdita della qualifica di socio

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per esclusione;
d) per il mancato versamento della quota associativa annuale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L’esclusione sarà deliberata a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo è valido fino alla prima assemblea ordinaria, dove dovrà essere ratificato dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti. L’esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta la decadenza del socio.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante messaggio di posta elettronica o lettera; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono recuperare i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

ARTICOLO 11

L’esercizio sociale segue l’anno solare e, perciò, dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ARTICOLO 12

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 13

Il patrimonio sociale, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Organi sociali e cariche elettive

ARTICOLO 14

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo di cui fanno parte: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e i Consiglieri eletti;
– il Collegio Sindacale, qualora l’Assemblea ritenga di nominarlo;

Assemblea dei soci

ARTICOLO 15

L’assemblea è formata da tutti i Soci.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, il giorno e l’ora della prima convocazione ed il luogo, il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore successivamente alla prima.

Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche tramite videoconferenza o altri strumenti

informatici di comunicazione che il Consiglio Direttivo giudichi adeguati e che saranno comunicati ai soci con l’avviso di convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di un messaggio di posta elettronica, all’indirizzo comunicato all’associazione e che dia prova della ricezione, a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 20 giorni prima del giorno previsto. I soci sprovvisti di casella di posta elettronica ricevono la comunicazione mediante lettera postale o sms. Nel caso di soci minorenni, la convocazione viene spedita al tutore legale. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

ARTICOLO 16

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati da almeno 12 mesi che hanno almeno 16 anni di età e in regola con il versamento della quota associativa salvo diverse prescrizioni contenute nello Statuto. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, salvo quorum diversi richiesti dalla legge e dal presente statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno facoltà di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l’elezione delle cariche sociali hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno 12 mesi e si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Tutti i soci hanno pieno diritto di parola ma i Soci Fondatori possono chiedere di essere ascoltati per primi durante il dibattito.

ARTICOLO 17

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) discute ed approva il bilancio;
b) definisce il programma generale annuale di attività;
c) procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, con facoltà di indicarne i ruoli interni, e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
e) delibera sulle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;
f) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
g) ratifica l’esclusione dei soci.

Il Presidente dovrà convocare ulteriori assemblee qualora richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno i quattro decimi, arrotondati per eccesso, dei Soci.

ARTICOLO 18

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei Soci più uno.

Per questi casi è compito del direttivo promuovere la più ampia partecipazione e semplice modalità di voto, anche elettronico.

ARTICOLO 19

L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario, in caso di assenza del Segretario dell’Associazione, è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero minimo di 5 membri. Il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e i Consiglieri. Tutte le cariche elettive hanno una durata di 2 anni ad eccezione della carica di Consigliere pari ad 1 anno.

Il numero di Consiglieri eleggibili al Consiglio Direttivo è definito annualmente in sede assembleare prima della votazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo di messaggio di posta elettronica da spedirsi all’indirizzo comunicato all’associazione e che dia prova di ricezione, non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite videoconferenza o altri strumenti informatici di comunicazione che il Consiglio Direttivo giudichi adeguati e che saranno stabiliti alla prima riunione del Consiglio, con possibilità di cambiarli dopo un anno.

Se invitati possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili delle Commissioni e dei Settori.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico – finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare, su proposta del Segretario, i responsabili delle Commissioni di lavoro e dei Settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci per legge o per il presente statuto, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ARTICOLO 21

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti alla rispettiva carica in sede di assembleare ovvero provvede a nominare al suo interno un membro a interim. Nel caso di subentro del primo dei non eletti questi rimangono in carica fino a scadenza naturale del mandato assembleare.

Nel caso di nomina di un membro ad interim esso rimane in carica fino alla prima Assemblea.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente e Vicepresidente

ARTICOLO 22

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Tesoriere

ARTICOLO 23

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Segretario

ARTICOLO 24

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

È il responsabile delle comunicazioni all’interno dell’associazione e cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico, amministrativo e legale per conto dell’Associazione: a titolo esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura, ecc. Propone al Consiglio Direttivo le nomine per i responsabili di Commissioni e Settori.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 25

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo e viene eletto dall’Assemblea; è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni.

Nomina al proprio interno, se non vi ha provveduto l’assemblea in sede di nomina, il Presidente. Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul suo mandato.

Settori di attività e Commissioni di lavoro

ARTICOLO 26

ABROGATO – MATERIA COPERTA DA NUOVO REGOLAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO

ARTICOLO 27

ABROGATO – MATERIA COPERTA DA NUOVO REGOLAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO

ARTICOLO 28

ABROGATO – MATERIA COPERTA DA NUOVO REGOLAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO

ARTICOLO 29

ABROGATO – MATERIA COPERTA DA NUOVO REGOLAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO

ARTICOLO 30

ABROGATO – MATERIA COPERTA DA NUOVO REGOLAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ARTICOLO 31

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali sono conservati presso la sede sociale e devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

ARTICOLO 32

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti espressi.

Per questi casi è compito del Consiglio Direttivo promuovere la più ampia partecipazione e semplice modalità di voto, anche elettronico.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ARTICOLO 33

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Regolamento sui gruppi operativi (Commissioni) dell’Associazione Culturale Comitato Ventotene

ARTICOLO 1
Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendo tra i soci, le persone responsabili delle Commissioni di lavoro dell’Associazione (o Commissari). A loro volta le persone responsabili delle seguenti Commissioni dovranno scegliere, tra i Soci a meno di autorizzazione esplicita da parte del Consiglio Direttivo, la loro squadra di lavoro.

Sono previste dal regolamento:

  1. Commissione Social Media
  2. Commissione Eventi
  3. Commissione Finanze
  4. Commissione Risorse Umane
  5. Commissione Lobby

Eventuali altri settori e Commissioni possono essere individuate dal Consiglio Direttivo.
I responsabili rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2
La persona responsabile della Commissione Social Media ha i seguenti compiti:

  1. curare il sito internet;
  2. curare i canali social (Twitter, Facebook, Youtube etc.);
  3. collaborare con la Commissione Eventi e con il Consiglio Direttivo per la promozione degli eventi;
  4. collaborare con l’area risorse umane per l’organizzazione della recruitment;
  5. stilare report mensili sull’andamento dell’area.

La persona potrà nominare dei responsabili interni per ogni canale Social utilizzato.

ARTICOLO 3
La persona responsabile della Commissione Eventi ha i seguenti compiti:

  1. organizzare eventi sul territorio;
  2. collaborare con il Settore Social Media per la promozione degli eventi;
  3. collaborare con il segretario nell’attività di Pubbliche relazioni;
  4. stilare report mensili sull’andamento dell’area.

ARTICOLO 4
La persona responsabile della Commissione Finanze ha i seguenti compiti:

  1. aiutare il Tesoriere a stilare il bilancio annuale;
  2. approvare le spese richieste dalle altre aree in coordinazione con il Tesoriere;
  3. cercare i bandi a cui l’associazione può fare domanda;
  4. stilare report mensili sull’andamento dell’area.

ARTICOLO 5
La persona responsabile della Commissione Risorse Umane ha i seguenti compiti:

  1. aiutare il Segretario a curare la comunicazione interna fra i membri in modo tale che restino sempre aggiornati sui fatti interni;
  2. organizzazione del processo di recruitment che comprende l’organizzazione di un questionario e la promozione per raggiungere gli obiettivi annuali di crescita di membri;
  3. mantenere alto il tasso di partecipazione interna fornendo consigli alle varie aree;
  4. stilare report mensili sull’andamento dell’area.

ARTICOLO 6
La persona responsabile della Commissione Lobby ha i seguenti compiti:

  1. organizzare un monitoraggio delle attività istituzionali riguardanti tematiche affini a quelle di interesse del Comitato Ventotene;
  2. organizzare incontri periodici con i membri del gruppo per pianificare l’azione di lobbying;
  3. mappare personalità politiche, attori della società civile, partiti e altre organizzazioni la cui azione politica è accomunabile a quella del Comitato Ventotene;
  4. pianificare e attuare con cadenza annuale una strategia di lobbying, da sottoporre al Direttivo, finalizzata a perseguire gli obiettivi che il Comitato Ventotene si prefigge, la quale include la creazione e il mantenimento di una rete di relazioni nella sfera pubblica con personalità politiche, attori della società civile, partiti e altre organizzazioni, l’organizzazione di eventi, il sostegno e la promozione di proposte politiche in accordo con i propositi dell’associazione, nel Parlamento nazionale e/o in ogni sede che si ritenga opportuna;
  5. riportare al Consiglio Direttivo le questioni inerenti i rapporti con le persone e le organizzazioni di rilevanza politica e istituzionale e riguardo le decisioni intraprese strategicamente agli scopi riportati ai punti precedenti.